Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 07/05/1992

Art. 9. Verifiche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte, anche con metodo a campione, in modo da coprire la generalità delle iniziative incentivate. Si adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità:

a) complessità tecnica dell'iniziativa;

b) complessità delle modalità della copertura finanziaria dell'iniziativa;

c) rilevanza economica dell'iniziativa;

d) modifiche o variazioni in corso d'opera successive alla liquidazione di uno stato di avanzamento;

e) variazione dei tempi di esecuzione;

f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi;

g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi di fatture accom pagnati da dichiarazione sostitutiva di notorietà.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto può istituire commissioni costituite da un massimo di tre esperti tecnici ed amministrativi, anche con la partecipazione di personale dell'E- NEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche. Le commissioni danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esito delle verifiche. Gli oneri connessi all'effettuazione delle verifiche restano a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei tempi di esecuzione, delle iniziative già approvate devono essere preventivamente autorizzate, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non possono comunque comportare alcun aumento del contributo concesso. Il decreto di cui sopra è notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'interessato.

2. I contributi possono essere concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria tramite società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12-11-1986, in attuazione dell'art. 9, tredicesimo comma, della legge 1-3-1986, n. 64.

3. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al secondo comma, nonchè le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al medesimo secondo comma, in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 11. Revoche

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) per progetti esecutivi e studi di fattibilità, qualora il beneficiario non consegni gli elaborati richiesti entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo;

b) per realizzazione e modifica di impianti qualora, entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo, non vengano documentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere, con perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, ovvero non vengano documentati, allo stesso Ministero, ordini emessi dal beneficiario inerenti la realizzazione pari ad almeno il 30% dei costi delle forniture di terzi ammesse a contributo;

c) nel caso di variazioni in corso d'opera, autorizzate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 10 che comportino una riduzione dell'investimento previsto, il contributo concesso viene revocato, con lo stesso decreto di autorizzazione, per la quota corrispondente alla riduzione stessa.

2. Nel caso di inadempimento del beneficiario del contributo agli obblighi ed oneri previsti dall'art. 8, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può revocare il contributo in tutto o in parte in relazione alla gravità degli adempimenti.

Art. 12. Abrogazione

1. Il decreto ministeriale del 17-7-1991 recante modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 9-1-1991, n. 10, è abrogato. Allegato A Prescrizioni tecniche per la stesura degli studi di fattibilità Al fine di consentire all'Amministrazione dello Stato di effettuare una corretta ed obiettiva valutazione dei vantaggi energetici connessi all'iniziativa lo stu dio di fattibilità tecnico-economico deve in linea di massima contenere i se guenti elementi:

1) caratteristiche del prodotto (qualora applicabile) e sua destinazione d'uso;

2) analisi delle condizioni del mercato della domanda e dell'offerta;

3) descrizione delle funzioni e delle operazioni svolte dall'impianto;

4) criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche con indicazione delle principali alternative prese in esame e delle principali motivazioni della scelta sotto il profilo dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;

5) definizione degli schemi di impianto con evidenziazione delle linee di collegamento e interazione tra le diverse fasi tecnologiche;

6) caratteristiche tecniche delle macchine e delle apparecchiature per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia (qualora applicabile);

7) caratteristiche delle macchine utilizzatrici, con particolare attenzione ai parametri energetici;

8) schema a blocchi delle materie prime che entrano e dei prodotti che escono dall'impianto;

10) capacità produttiva dell'impianto e/o potenzialità oraria; 11) modalità di gestione;

12) previsione degli effetti ambientali con indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze che possono originarsi;

13) elencazione delle eventuali fasi di esecuzione del progetto e determinazione dei relativi tempi e costi previsti per la realizzazione dell'intervento a decorrere dalla consegna dei lavori;

14) indicazione di tutte le fasi autorizzative previste dalle vigenti norme ai fini della realizzazione del progetto precisando gli estremi delle domande di autorizzazione, dei pareri e dei nullaosta eventualmente richiesti;

15) valutazione finanziaria: deve essere eseguita secondo il metodo del valore attuale netto sulla base dei prezzi medi in vigore nell'anno di presentazione della domanda e con un tasso di attualizzazione del 5%. Nei flussi di cassa annua -espressi in moneta ed a prezzo costanti - do vranno essere precisate tutte le voci relative ad investimento, spese d'eser cizio e ricavi a qualsiasi titolo conseguiti. Si precisa che il valore attuale netto (VAN) deve essere inteso come indica tore finanziario dell'azienda e non come indicatore di convenienza energeti ca dell'iniziativa. La durata della vita dell'iniziativa va precisata dal richiedente. Allegato B Prescrizioni tecniche per la stesura dei progetti esecutivi Per i contributi di cui all'art. 11 della legge 9-1-1991, n. 10, i progetti esecuti vi devono rispondere alle prescrizioni tecniche di seguito indicate:

1) descrizione generale dell'opera;

2) schemi dell'impianto e dei singoli sottosistemi con evidenziazione dei principali compenenti dell'impianto, dei sistemi di misura, regolazione e controllo e con l'indicazione dei valori delle grandezze di processo;

3) schemi semplificati recanti bilanci di materia e di energia riferiti al sistema e ai singoli apparecchi dell'impianto;

4) specifiche dettagliate del macchinario elettrico, meccanico ed elettromeccanico, e specifiche degli altri impianti necessari per la realizzazione dell'opera;

5) disegni d'insieme dell'impianto in pianta e sezioni;

6) disegni in pianta e sezione, in scala adeguata, dei componenti dell'impianto;

7) disegni di installazione del macchinario con l'indicazione dei particolari dei basamenti;

8) schemi funzionali di tutti gli impianti elettrici e di tutti gli apparecchi di mi sura e di regolazione;

9) disegni, in scala adeguata, degli impianti elettrici relativi all'impianto;

10) disegni in scala adeguata, architettonici e strutturali per gli edifici di con tenimento degli impianti;

11) capitolati di appalto, specifiche tecniche ed altri documenti di gara per tutte le opere da eseguire;

12) preventivo di spesa espresso in lire correnti alla data della domanda; tale preventivo deve comprendere tutti i costi dettagliati relativi all'impianto posto in opera, ed elencati in ciascuno dei seguenti raggruppamenti:

- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature poste in opera;

- opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature;

- impianti relativi a servizi generali, altri impianti indispensabili per l'esercizio;

-spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti. Allegato C Modalità di documentazione delle spese sostenute Commesse esterne La spesa relativa a tali commesse può essere documentata con fatture o con elenchi di fatture. Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in doppia copia, di cui una autenticata per copia confrme all'originale dal legale rappresentante della società e debitamente quietanzata. Nel secondo caso, gli elenchi di fatture debbono riportare le componenti tecniche ed economiche della spesa, al netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario con attestazione di veridicità da parte del professionista incaricato dell'accertamento della regolarità delle scritture contabili, che dichiari: la conformità dei dati riportati in tali elenchi con i documenti originali;

-che le spese riportate negli elenchi si riferiscono a spese sostenute effettivamente ed unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto del decreto di concessione;

-che le fatture relative alla spesa sostenuta per l'iniziativa sono fiscalmente regolari e sono state integralmente pagate;

- che le spese si riferiscono a materiali, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ovvero usati nei limiti espressamente dichiarati. Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare la proprietà e disponibilità delle opere incentivate, nonchè eventuali titoli e diritti di terzi. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o da una delle Società abilitate ad effettuare certificazioni di bilancio. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia una Regione, un Comune, un Consorzio o una Associazione tra i predetti Enti, ovvero una Azienda o una Società dei medesimi, la predetta documentazione dovrà essere accompagnata da analoghe dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli Organi responsabili. Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli accertati determineranno una corrispondente riduzione del contributo concesso o la revoca del provvedimento. In particolare per le fatture estere è necessario, oltre alla documentazione richiesta, la traduzione giurata nonchè la documentazione bancaria relativa alla effettiva negoziazione della valuta estera al momento del pagamento. Nel caso di presentazione degli elenchi di fatture la dichiarazione sostitutiva di notorietà dovrà indicare per ogni singola fattura:

- l'importo in valuta;

- l'oggetto della fornitura e/o della prestazione effettuata;

- il controvalore in lire italiane della effettiva negoziazione della valuta estera al momento del pagamento. In entrambi i casi: per gli acquisti e/o prestazioni effettuate da società appartenenti allo stesso gruppo debbono essere evidenziati i rapporti societari esistenti al momento della fatturazione tra il soggetto beneficiario del contributo e le aziende da esso controllate, collegate, e/o consociate. Commesse interne La spesa relativa a tali commesse deve essere documentata da:

 

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